L’agevolazione fiscale per investimenti spetta anche per le spese di miglioria di beni di terzi destinati all’esercizio dell’impresa

Massima

 

Sentenza del giorno 10 febbraio 2026 n. 1464 del 2026  (dep. 19/02/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Cefalo Vincenzo (Giudice)

Cintioli Fulvio (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

 

Esenzioni ed agevolazioni fiscali - Investimento agevolato ex art. 1, comma 99,  della l. n. 208 del 2015 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà Costi ammissibili - Nozione di beni di investimento – Fattispecie.

Massima

In tema di agevolazioni fiscali, il credito di imposta previsto dall’art. 1, comma 99, della legge n. 208 del 2015 spetta anche per gli investimenti consistenti in interventi di miglioria su beni di proprietà di terzi, purché essi siano destinati per un periodo di tempo medio-lungo all’esercizio dell’attività di impresa del contribuente. (Fattispecie relativa a spese concernenti gli interventi di miglioramento degli impianti idrico, elettrico e di condizionamento dell’edificio di proprietà di terzi utilizzato per lo svolgimento dell’impresa, in applicazione del principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e della disciplina comunitaria in tema di IVA, secondo cui deve considerarsi bene di investimento anche quello, che, pur essendo stricto sensu non ammortizzabile, è comunque destinato stabilmente, quale bene strumentale, all’attività imprenditoriale).

 

Rif. normativi

Art. 1, comma 99, Legge 28/12/2015, n. 208

Art. 67, DPR 22/12/1986 n. 917      

 Art. 68, DPR 22/12/1986 n. 917     

Art. 19, DPR 26/10/1972 n. 633

Art. 30, DPR 26/10/1972 n. 633

 Art. 17, comma 2, lett. A), Direttiva del Consiglio CEE 17/05/1977 n. 388

Art. 168, lett A), Direttiva del Consiglio CEE 28/11/2006 n. 112

Conformità

Arg. ex SS.UU., 11/05/2018, n. 11533

Anno pubb.

2026