Indice
Accertamento induttivo dell’influencer: valore probatorio dei follower, dei contenuti pubblicati e dei contratti di sfruttamento dell’immagine.
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE |
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Attività di influencer – Costante pubblicazione di post e stories con contenuti promozionali – Significativa comunità di follower - Imponibilità – Sussiste – Accertamento induttivo – Possibilità. |
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Massima |
In tema di accertamento induttivo dei redditi derivanti da attività professionale e di influencer marketing, è legittima la ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 39, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, qualora, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, risulti accertato lo svolgimento di un’attività economicamente rilevante mediante piattaforme digitali e social network, desumibile dalla significativa consistenza della community di follower, dalla sistematica pubblicazione di contenuti promozionali e dall’esistenza di rapporti contrattuali di sfruttamento dell’immagine e delle prestazioni dell’influencer. (In motivazione la Corte ha precisato che in tale ipotesi, il reddito può essere determinato in via induttiva mediante applicazione ai post e alle stories pubblicate di un compenso unitario desunto da contratti conclusi, per prestazioni analoghe, dal soggetto incaricato della gestione dell’immagine dell’influencer, potendo altresì concorrere alla quantificazione della base imponibile la presenza di versamenti in contanti privi di giustificazione economica e l’erogazione di rimborsi spese non documentati o manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta, quali ulteriori indici sintomatici della maggiore capacità contributiva non dichiarata). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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