Cessione di partecipazioni azionarie ed elusione fiscale

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 3°, Sentenza n. 896 del 13/01/2026 pubbl. il 5/5/2026.

Composizione

Pres. Romano e Rel. Giliberti.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 001 IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - In genere elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali - Criteri.

Massima

In materia tributaria ricorre l’abuso del diritto ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un’attenta valutazione delle “ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di “anormalità” economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato. (Fattispecie in cui la corte di merito ha ritenuto che le operazioni di cessione di partecipazioni azionarie, poste in essere dal contribuente in favore dei propri figli, erano giuridicamente coerenti nel loro insieme con la finalità rappresentata, di ricambio generazionale nella proprietà, e conformi a normali logiche di mercato avendo evidente sostanza economica).

Rif. normativi

Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 27158 del 6/10/2021 (CONF.);

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 27905 del 29/10/21 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.