Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 11°, Sentenza n. 11591 del 17/06/2026, pubbl. il 9/7/2026

Composizione

Pres. D’Emmanuele e Rel. Guglielmo.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 001 IN GENERE.

 

Tributi - In genere - Tributi propri autonomi regionali - Distinzione tra «originari» e «ceduti», in ragione della loro "origine".

Massima

I tributi propri autonomi possono essere distinti tra «originari» e «ceduti», laddove i primi sono quelli autonomamente istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale, mentre i secondi sono quelli cui fa riferimento l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011, che ha previsto un elenco di imposte suscettibili di essere trasformate in tributi propri regionali, tra le quali anche l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

Rif. normativi

Art. 8 del d.lgs. n. 68/2011.

Rif. Giurisprudenziali

Corte Costituzionale, Sentenza n. 131 del 4/6/2024.

Anno pubbl.

2026.