Il canone rai si presume dovuto dal titolare di un’utenza elettrica che abbia un apparecchio radiotelevisivo salvo che sia pagato da altro membro del medesimo nucleo familiare

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4, Sentenza del 20/3/2026, pubbl. il 03/04/2026 n. 1452

Composizione

Rel. Della Volpe Sergio

 

26 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE -  014 CANONE DI ABBONAMENTO

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO - 

 

Canone Rai – Pagamento da parte di altro appartenente al medesimo nucleo familiare - Conseguenze.

 

Massima

In caso di pagamento da parte di altro appartenente al medesimo nucleo familiare, il canone Rai non è dovuto.

 

Rif. normativi

r.d. n. 246/1938

l. n. 223/1990

l. n. 208/2015

l. n. 232/2016

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 9/5/2018, n. 11051, Rv. 648200 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 1, 3/8/1993, n. 8549, Rv. 483390 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 1, 16/1/1975, n. 164, Rv. 373340 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026