Elusione fiscale nel pagamento dell’i.p.t. mediante spostamento della sede legale

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 30°, Sentenza n. 11959 del 18/06/2026, pubbl.  16/7/2026.

Composizione

Pres. Russo De Cerame e Rel. Giugliano.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Raccomandazione 2012/772/UE - Mancanza di sostanza economica - Indici - Vantaggi fiscali indebiti - Contenuto - Fattispecie riguardante il trasferimento della sede legale nella provincia di Trento

Massima

In materia tributaria l’elusione fiscale sussiste quando l’operazione economica manca di sostanza economica, i cui indici sono: la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato, mentre i vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. (Fattispecie in cui la corte di merito ha ritenuto che il trasferimento della sede legale della società ricorrente da Napoli a Trento doveva essere qualificato come un’operazione abusiva, non avendo la stessa fornito alcun elemento a sostegno dell’esistenza di una qualsivoglia ragione economico-commerciale posta a sostegno dello stabilimento della sua sede sociale a Trento, dove peraltro aveva solo una mera domiciliazione, senza alcun dipendente e unità locale, risultando, per contro, accertato che la società aveva operato tale trasferimento al solo fine di fruire della più favorevole imposizione fiscale, riguardante l’I.P.T., prevista per le società con sede legale nella provincia di Trento, in contrasto con le finalità fiscali di cui all’art. 56, comma 1-bis, del d.P.R. n. 446/1997).

Rif. normativi

Art. 56, comma 1-bis del d.P.R. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 34595 del 30/12/2019 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.