Indice
Il chiamato all'eredità rinunciante non risponde dei debiti tributari del "de cuius"
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 13/04/2026, pubbl. il 12/5/2026, n. 1950 |
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Composizione |
Pres. Di Nosse Lucio, Rel. Crisci Luciana |
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168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA” - 108 RETROATTIVITA' SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' 177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 196 SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE |
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Debiti tributari del de cuius - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
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Massima |
Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, in quanto quest’ultima opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 521 c.c., sicché non può essere chiamato e rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius o ai beni ereditari e la notifica dell’avviso di accertamento non può avere l’effetto di precludere la possibilità di rinunciare all’eredità. |
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Rif. normativi |
Art. 485 c.c. Art. 459 c.c. Art. 470 c.c. Art. 519 c.c. Art. 521 c.c. Art. 2740 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 30/5/2018, n. 13639, Rv. 649084 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 24/7/2020, n. 15871, Rv. 658407 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2026 |