Il chiamato all'eredità rinunciante non risponde dei debiti tributari del "de cuius"

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 13/04/2026, pubbl. il 12/5/2026, n. 1950

Composizione

Pres. Di Nosse Lucio, Rel. Crisci Luciana

 

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA” - 108 RETROATTIVITA'

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  196 SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

 

Debiti tributari del de cuius - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.           

 

Massima

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, in quanto quest’ultima opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 521 c.c., sicché non può essere chiamato e rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius o ai beni ereditari e la notifica dell’avviso di accertamento non può avere l’effetto di precludere la possibilità di rinunciare all’eredità.

Rif. normativi

Art. 485 c.c.

Art. 459 c.c.

Art. 470 c.c.

Art. 519 c.c.

Art. 521 c.c.

Art. 2740 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 30/5/2018, n. 13639, Rv. 649084 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/7/2020, n. 15871, Rv. 658407 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026