Indice
Il termine dilatorio del contraddittorio preventivo e l’invalidità dell’atto impositivo emesso ante tempus
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORIO |
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Avviso di accertamento - Contraddittorio preventivo - Termine dilatorio - Mancato rispetto - Invalidità. |
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Massima |
In tema di contraddittorio preventivo nell’accertamento tributario, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, nonché in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente sanciti dagli artt. 6 e 10 del medesimo Statuto e dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 53 e 97 Cost., il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dello schema di atto determina, salvo le ipotesi di esclusione o deroga espressamente previste dalla legge, l’invalidità dell’atto impositivo emesso ante tempus, senza che sia necessaria la prova di resistenza e indipendentemente dalla natura armonizzata o non armonizzata del tributo oggetto di accertamento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’Amministrazione finanziaria non può ritenere esaurita la fase partecipativa per il solo fatto che il contribuente abbia già presentato osservazioni o chiarimenti prima della scadenza del termine assegnato, poiché il contraddittorio endoprocedimentale permane aperto fino allo spirare del termine legale, entro il quale il contribuente conserva il pieno diritto di integrare, precisare o modificare le proprie deduzioni difensive e l’Ufficio l’obbligo di valutarle prima dell’adozione dell’atto conclusivo). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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