Indice
Deducibilità delle spese per assistenza a persona invalida
Massima
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Sentenza del 22.6.2026, dep. 1.7.2026, n.4163/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7 |
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Composizione |
Pres. Fortunato, Est. Caputi. |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 452 ONERI DEDUCIBILI |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI - Spese per assistenza a persona invalida - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. B), TUIR - Presupposti – Limiti - Fattispecie
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Massima |
Sono deducibili fiscalmente le spese necessarie all’assistenza della persona affetta da grave e permanente invalidità e menomazione come tutte quelle dirette a tale fine, senza che a determinare la deducibilità ed il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica dell’assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza, stante la necessità di orientare l’attenzione sul destinatario dell’assistenza e sulle sue esigenze. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate che, lamentando la mancanza di pretesi requisiti di carattere formale e documentale, considerati dal Fisco condizione necessaria per la fruizione della deduzione, contestava la deducibilità delle spese sostenute dalla parte contribuente per l’assistenza specifica del figlio disabile).
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Rif. normativi |
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett.B Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 449 del 09/01/2025 (Rv. 673677 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |