Tributi locali: presupposti per l’applicazione del regime della continuazione attenuata previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 01/07/2026, pubbl..il 21/07/2026, n. 4636

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) - Castiello Francesco

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

 

Imposte in genere - Violazioni - Sanzioni civili - Sanzioni tributarie - Cumulo giuridico - Violazioni afferenti TARI - Applicabilità.    

Massima

Il regime della continuazione attenuata previsto dall’art. 12, comma 5, d.Lgs. 472/1997, in base al quale, in caso di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo in luogo della somma delle sanzioni previste per ciascuna violazione, trova applicazione anche in materia di tributi locali, ivi compresa la TARI, quando le violazioni contestate attengano alla medesima condotta e traggano origine dal medesimo accertamento.   

Rif. normativi

art. 12 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472   

Conformità

Cass. civ. sez. V, 8 giugno 2026, n. 18403; Cass. civ. sez. V, 8 aprile 2022, n. 11432; Cass. civ. sez. V, 30 giugno 2021, n. 18447   

Anno pubb.

2026