Indice
Fondi immobiliari: esclusa la responsabilità della sgr cedente per le imposte di registro sorte dopo il trasferimento della gestione del fondo.
Massima
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 065 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – IN GENERE |
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Società di Gestione del Risparmio – Gestione fondi comuni di investimento – Cessione del fondo - Responsabilità per le obbligazioni tributarie sorte in seguito alla cessione – Non sussiste. |
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Massima |
In tema di imposta di registro e di fondi comuni di investimento immobiliare, la società di gestione del risparmio (SGR) non è obbligata al pagamento delle imposte sorte in relazione agli atti concernenti beni compresi in un fondo immobiliare successivamente alla cessione della gestione del fondo ad altra SGR, poiché, in forza della disciplina dettata dagli artt. 36 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato da quello della società di gestione, mentre la legittimazione ad operare in nome del fondo compete esclusivamente al soggetto che ne riveste la gestione al momento del compimento dell’atto o del verificarsi del presupposto impositivo. Ne consegue che la responsabilità per le obbligazioni tributarie relative agli atti riguardanti il patrimonio del fondo, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione dell’imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, grava sulla SGR subentrante nella gestione del fondo e non su quella che abbia in precedenza trasferito la gestione stessa. |
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Rif. Normativi |
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Conformi Correlate |
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Anno pubb. |
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