Indice
La dichiarazione integrativa registrata volontariamente a soli fini fiscali per chiarire il regime del superbonus non è assoggettata ad imposta di registro
Massima
|
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7, Sentenza del 15/4/2026, pubbl. il 06/05/2026, n. 1869 |
|
|
Composizione |
Rel. Manna Giuseppe |
|
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA - IN GENERE
|
|
|
Imposta di registro – Dichiarazione integrativa a soli fini fiscali – Volontaria registrazione - Misura fissa dell’imposta – Esclusione - Fondamento.
|
|
|
Massima |
L’atto notarile contenente una dichiarazione integrativa resa ai soli fini fiscali, privo di effetti modificativi del contenuto negoziale di un precedente atto di compravendita e finalizzato solo a chiarire il regime fiscale applicabile in relazione agli interventi edilizi agevolati di cui al c.d. “Superbonus 110%”, non è assoggettato all’imposta di registro neanche in misura fissa in quanto non ha contenuto patrimoniale ed è comunque inidoneo a esprimere capacità contributiva. |
|
Rif. normativi |
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 9/3/2018, n. 5751, Rv. 647365 - 01 (VEDI) |
|
Anno pubbl. |
2026 |