Indice
Il preavviso di iscrizione ipotecaria presuppone l’obbligo di indicare l’annualità di riferimento dei tributi posti a fondamento della procedura
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8, Sentenza del 15/04/2026 pubb il 21/4/2026, n. 1671 |
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Composizione |
Pres. Di Carlo Maria, Rel. Guadagni Luigi |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - |
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Preavviso di iscrizione ipotecaria – Atti presupposti - Obbligo di motivazione – Indicazione annualità – Necessità – Conseguenze – Nullità – Sussistenza - Fondamento.
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Massima |
In materia di preavviso di iscrizione ipotecaria, l’indicazione dell’annualità di riferimento dei tributi posti a fondamento della procedura è funzionale ad individuare con certezza il periodo d’imposta cui si riferisce il presupposto impositivo, a verificare la corretta applicazione delle aliquote vigenti ratione temporis, ad accertare l’eventuale adempimento spontaneo del contribuente, a controllare la tempestività dell’azione accertativa e/o riscossiva in relazione ai termini decadenziali e prescrizionali, con la conseguenza che la sua mancanza, in violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, integra un vizio di motivazione sostanziale, idoneo a compromettere l’effettiva comprensione della pretesa fiscale e, dunque, a comprimere il diritto di difesa del contribuente. |
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Rif. normativi |
Art. 7 della l. n. 212/2000 Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |