Il preavviso di iscrizione ipotecaria presuppone l’obbligo di indicare l’annualità di riferimento dei tributi posti a fondamento della procedura

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8, Sentenza  del  15/04/2026 pubb il 21/4/2026, n. 1671

Composizione

Pres. Di Carlo Maria, Rel. Guadagni Luigi

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU -

 

Preavviso di iscrizione ipotecaria – Atti presupposti - Obbligo di motivazione – Indicazione annualità – Necessità – Conseguenze – Nullità – Sussistenza - Fondamento.        

   

Massima

In materia di preavviso di iscrizione ipotecaria, l’indicazione dell’annualità di riferimento dei tributi posti a fondamento della procedura è funzionale ad individuare con certezza il periodo d’imposta cui si riferisce il presupposto impositivo, a verificare la corretta applicazione delle aliquote vigenti ratione temporis, ad accertare l’eventuale adempimento spontaneo del contribuente, a controllare la tempestività dell’azione accertativa e/o riscossiva in relazione ai termini decadenziali e prescrizionali, con la conseguenza che la sua mancanza, in violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, integra un vizio di motivazione sostanziale, idoneo a compromettere l’effettiva comprensione della pretesa fiscale e, dunque, a comprimere il diritto di difesa del contribuente.

Rif. normativi

Art. 7 della l. n. 212/2000

Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026