Il rimborso degli oneri fideiussori tra tutela del contribuente e principio di proporzionalità: criteri di quantificazione a seguito della riduzione della pretesa tributaria

Massima

 

  • Sentenza del 30/01/2026, dep. il 04/02/2026, n. 477/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 2

Composizione

  • Pres. Di Gaetano
  • Rel. Di Gaetano

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 493 DETERMINAZIONE – TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RIMBORSI

 

Riscossione provvisoria - Sospensione - Garanzia prestata - Oneri relativi - Rimborso - Spettanza.

Massima

In tema di rimborso delle imposte e di ristoro degli oneri sostenuti dal contribuente per la prestazione di garanzie fideiussorie richieste ai fini della sospensione dell’esecuzione di atti impositivi, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché nel rispetto dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, capacità contributiva e buona amministrazione di cui agli artt. 24, 53 e 97 Cost., spetta al contribuente il rimborso dei costi sostenuti per la costituzione di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative rese necessarie dall’esecuzione di avvisi di accertamento successivamente risultati, in tutto o in parte, infondati. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della quantificazione del rimborso, l’onere fideiussorio deve essere riconosciuto in misura proporzionale all’effettiva riduzione della pretesa erariale o all’importo definitivamente rivelatosi non dovuto, mediante comparazione tra la somma garantita e il controcredito tributario venuto meno all’esito del procedimento contenzioso o amministrativo; in applicazione di tale principio ha pertanto ritenuto legittima la liquidazione parziale delle spese di fideiussione avendo, nella specie, l’eliminazione della pretesa fiscale riguardato soltanto una quota dell’imponibile o dell’imposta originariamente accertata, essendo conseguita tale riduzione all’esito favorevole di una procedura amichevole internazionale (Mutual Agreement Procedure - MAP) prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione).

Rif. Normativi

  • L. 27/7/2000, n. 212, art. 8

Conformi

  • Cass. civ., sez. 5, n. 22720 del 20/10/2020
  • Cass. civ., sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020
  • Cass. civ., sez. 5, n. 6069 del 06/03/2024

Anno pubb.

  • 2026