Indice
Il principio di inerenza tra funzione produttiva del costo e condotte antigiuridiche: l’indeducibilità degli oneri da inadempimento contrattuale
Massima
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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE |
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Reddito di impresa - Deducibilità dei costi - Indennità mancato preavviso - Inerenza - Insussistenza. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi d’impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, e 83 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il principio di inerenza, quale criterio immanente alla determinazione del reddito d’impresa, richiede che il costo presenti un collegamento oggettivo e funzionale con l’attività produttiva di ricavi o altri proventi imponibili, dovendo risultare sostenuto nell’interesse dell’impresa e nell’ambito del suo programma economico. Ne consegue che non sono deducibili i componenti negativi derivanti da condotte antigiuridiche o da inadempimenti imputabili al contribuente, quando gli stessi assolvano a una funzione meramente risarcitoria o sanzionatoria e non siano correlati all’acquisizione, conservazione o produzione del reddito, risultando conseguenza immediata della violazione di obblighi contrattuali o legali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che l’indennità corrisposta per mancato preavviso o per violazione di un patto di stabilità, in quanto espressione di una responsabilità conseguente all’inadempimento del contribuente e non di un costo inerente all’esercizio dell’attività economica, non fosse deducibile dal reddito d’impresa, difettando il necessario nesso funzionale tra l’onere sostenuto e l’attività produttiva di componenti positivi di reddito). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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