Indice
Convenzione italia-bulgaria: per la tassazione delle pensioni private rileva la residenza fiscale e non la cittadinanza bulgara.
Massima
|
|
|
Composizione |
|
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
|
|
Doppia imposizione – Convenzione italo-bulgara per evitare doppie imposizioni – Tassazione in Bulgaria delle pensioni private italiane erogate ai soggetti ivi residenti – Articolo 1 comma 2 lett. b) della Convenzione – Residenza in Bulgaria - Non implica cittadinanza. |
|
Massima |
In tema di convenzioni contro le doppie imposizioni e di tassazione transfrontaliera delle pensioni private, l’art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con l. 29 novembre 1990, n. 389, deve essere interpretato nel senso che le pensioni corrisposte in relazione ad attività svolte nel settore privato sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, essendo a tal fine sufficiente l’effettiva residenza fiscale in Bulgaria. Ne consegue che l’art. 4, par. 1, lett. b), della medesima Convenzione, nella parte in cui ricomprende tra i residenti di uno Stato contraente anche le persone fisiche che ne possiedono la nazionalità, non può essere inteso come disposizione volta a subordinare il riconoscimento della residenza convenzionale al concorrente requisito della cittadinanza bulgara, poiché una simile lettura, oltre a determinare irragionevoli fenomeni di doppia non imposizione in contrasto con la ratio dell’accordo internazionale, finirebbe per vanificare la distinzione sistematica tra il regime delle pensioni private, disciplinato dall’art. 16 e fondato sul criterio della residenza, e quello delle pensioni pubbliche, regolato dall’art. 17 e imperniato sul criterio dello Stato erogatore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il soggetto fiscalmente residente in Bulgaria fosse assoggettato, per le pensioni private, alla potestà impositiva esclusiva di tale Stato, indipendentemente dal possesso della cittadinanza bulgara). |
|
Rif. Normativi |
|
|
Difforme |
|
|
Anno pubb. |
|