Rottamazione quater e i c.d. interessi da sospensione

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 3°, Sentenza n. 2 del 02/12/2025, depositata il 2/1/2026.

Composizione

Pres. Romano e Rel. Amantonico.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - in genere definizione agevolata (rottamazione quater) - Effetti sugli interessi - Interessi da sospensione - Fattispecie.

 

Massima

La definizione dell’obbligazione principale, per il tramite dell’adesione all’istituto deflattivo della c.d. rottamazione quater, investe anche gli interessi “da sospensione” per l’identità della natura di questi ultimi e di quelli di mora (ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1972), poiché entrambe le tipologie di interesse maturano sullo stesso importo capitale e gli interessi da sospensione si sostituiscono a quelli di mora per il periodo in cui vige un provvedimento che dispone la sospensione della riscossione. (In motivazione la corte ha precisato che gli effetti della definizione agevolata vanno estesi anche agli interessi c.d. “da sospensione”, maturati sulle cartelle di pagamento oggetto di sospensione - giudiziale e/o amministrativa - indipendentemente dal momento cui il relativo carico viene affidato all’Agente della riscossione).

Rif. normativi

Art. 30 del d.P.R. n. 602/1972.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 5693 del 23/2/2023 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.