Fondo di garanzia per le pmi: la giurisdizione sulla cartella emessa dopo l’escussione della garanzia appartiene al giudice ordinario.

Massima
 
  • Sentenza del 15/12/2025, dep. il 26/01/2026, n. 35 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, Sez. 2

Composizione

  • Pres. Landolfi
  • Rel. Vipiana

 

092 GIURISDIZIONE CIVILE – 010 ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI 154- RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 152 CARTELLA DI PAGAMENTO – IN GENERE  

 

Opposizione a cartella esattoriale recante credito del fondo di garanzia sorto in seguito all’ escussione della garanzia pubblica di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 100 lett. a) – Giurisdizione - Giudice ordinario.

Massima

In tema di riparto di giurisdizione, di riscossione mediante ruolo e di escussione delle garanzie pubbliche per il sostegno alle piccole e medie imprese, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa avverso la cartella di pagamento emessa a seguito dell’escussione della garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le PMI istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, poiché il credito azionato dall’Amministrazione, pur essendo riscosso mediante i meccanismi propri della riscossione coattiva disciplinati dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non ha natura tributaria, ma deriva dall’obbligazione di rimborso conseguente all’intervento di garanzia pubblica in favore del finanziatore. Ne consegue che la pretesa fatta valere non rientra tra quelle devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che, affinché un’obbligazione possa qualificarsi come tributaria, non è sufficiente la sua fonte legale, ma è altresì necessario che essa realizzi una prestazione patrimoniale imposta e destinata al finanziamento della spesa pubblica mediante una effettiva ablazione patrimoniale correlata all’esercizio della potestà impositiva. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la domanda con cui il debitore contestava l’esistenza, l’entità o l’esigibilità del credito conseguente all’escussione della garanzia pubblica spettasse alla cognizione del giudice ordinario).

Rif. Normativi

- L. 23/12/1996, n. 662, art. 2, com. 100

- L. 30/12/2021, n. 234, art.1, com. 56

- D. Lgs. 26/02/1999, n. 46, art. 17

- D. Lgs. 03/12/1992, n. 546, art. 2, com. 1

Conformi

  • Cass., Sez. U, ord. 18/07/2025 n. 20022
  • Cass., Sez. 3, 12/12/2024, n. 32148

Anno pubb.

  •  2026