La domanda di rateizzazione integra riconoscimento del debito tributario

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 1°, Sentenza n. 55 del 03/12/2025 pubbl. il 12/1/2026.

Composizione

Pres. Bottazzi e Rel. Esposito.

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 315 RATEIZZAZIONE - IN GENERE.

 

Tributi erariali diretti - Riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Rateizzazione - In genere - Istanza di rateizzazione - Presupposto - Conoscenza delle cartelle rateizzate - Conseguenze - Atto interruttivo della prescrizione - Preclusione di eccezioni sulla conoscenza degli atti presupposti.

Massima

La richiesta di rateizzazione integra riconoscimento del debito che vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di eccepire utilmente la mancata conoscenza degli atti impositivi presupposti, poiché si presuppone la loro conoscenza con riguardo alle somme che ne costituiscono l’oggetto.

Rif. normativi

Art. 2944 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 3414 del 6/2/2024 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.