Indice
La motivazione dell’intimazione di pagamento quale primo atto di conoscenza della decadenza dalla definizione agevolata
Massima
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Composizione |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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Intimazione di pagamento - Primo atto a contenuto provvedimentale - Motivazione in fatto e in diritto - Necessità - Sussistenza |
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Massima |
In tema di riscossione delle imposte, ai sensi degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’intimazione di pagamento che costituisca il primo atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della decadenza da una procedura di definizione agevolata o di rateazione del debito tributario non assolve una mera funzione sollecitatoria dell’adempimento, ma assume natura provvedimentale, in quanto rende efficace nei confronti del destinatario la determinazione amministrativa di cessazione del beneficio accordato, con conseguente immediata esigibilità dell’intero residuo debito. Ne consegue che essa deve essere adeguatamente motivata, mediante l’indicazione, quantomeno sintetica, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decadenza, con specifico riferimento alle rate omesse, alla disciplina normativa applicata e alle eventuali comunicazioni pregresse, al fine di consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa azionata in unica soluzione e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, in attuazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione e tutela dell’affidamento di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost. e all’art. 6 della legge n. 212 del 2000. |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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