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Esito della notifica a mezzo pec riportante «casella inibita alla ricezione» con codice errore 5.2.1: a pena di nullità occorre il secondo tentativo di invio
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 01/07/2026, pubbl. il 21/07/2026, n. 4633 |
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Composizione |
Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) - Castiello Francesco |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA |
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Notifica dell’atto tributario a mezzo pec – Casella satura - Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto – Necessità - Fondamento. |
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Massima |
In tema di notifica a mezzo pec, l'esito riportante la dicitura “Casella inibita alla ricezione» con codice errore 5.2.1”, attesta, come evidenziato anche nelle specifiche tecniche AGID (nota del 5 ottobre 2015, Nota 12), che la casella è valida, attiva ed è presente nei pubblici registri, ma è momentaneamente non abilitata alla ricezione dei messaggi, rientrando nell'ipotesi di «casella satura» ai fini dell'art. 60-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché, a pena di nullità della notifica, occorre il secondo tentativo di invio decorsi almeno sette giorni dal primo. |
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Rif. normativi |
art. 60 ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, ord. 13 febbraio 2025, n. 3703 |
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Anno pubb. |
2026 |