Nullità della notifica dell’atto prodromico non tempestivamente impugnato: esclusa la sua sanatoria tramite impugnazione del successivo atto

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 01/07/2026, pubbl. il 21/07/2026, n. 4633

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) - Castiello Francesco

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - 061 CARTELLE

 

Notifica dell’atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione – Nullità -  Sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. - Condizioni.       

Massima

Nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto prodromico (nella specie, la cartella) non tempestivamente impugnato, e gravato solo unitamente all’atto ad esso successivo (nella specie, l’intimazione di pagamento), non è raggiunto lo scopo della notifica viziata e non opera la sanatoria ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, della legge n. 212 del 2000, poiché la nullità della notifica di un atto si intende sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., solo quando sia stato tempestivamente impugnato quello stesso atto, ma non quando l'impugnazione abbia ad oggetto un atto diverso che nella definitività del primo trovi il suo presupposto, nel qual caso la nullità della notifica dell’atto prodromico determina, in via derivata, la nullità del successivo atto oggetto di impugnazione.      

Rif. normativi

art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 7 sexies L. 27 luglio 2000, n. 212; art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 156 cod. proc. civ.

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 1º maggio 2025, n. 11474; Cass. civ., sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24433

Anno pubb.

2026