Sanatoria del vizio della notifica dell’atto tributario per raggiungimento dello scopo: presupposti e condizioni

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 1^, sentenza del 07/07/2026, pubbl. il 21/07/2026, n. 4644

Composizione

Lunerti Franco (Presidente) – Pannone Andrea (Relatore) – D’Urso Maria Teresa

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

 

Condizione d'efficacia dell'atto impositivo - Conseguenze - Inesistenza o nullità della notifica - Piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione - Condizioni

Massima

In tema di atti impositivi, la notificazione è una mera condizione integrativa di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo e ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’amministrazione finanziaria.    

Rif. normativi

art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973; art. 156 cod. proc. civ.

Conformità

Cass. civ., sez. V, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass. civ., sez. V, 13 marzo 2015, n. 5057

Anno pubb.

2026