Per l’esenzione imu i fabbricati collabenti devono essere classificati in catasto come f2

Massima

 

Sentenza del 23 gennaio 2026, n. 65 del 2026  (dep. 29/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Atzeni Manfredo (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

Tributi locali – IMU – Esenzione – Fabbricato collabente – Classificazione catastale F2 – Necessità.

Massima

Ai fini dell’esenzione IMU, i fabbricati collabenti devono essere necessariamente classificati in catasto come F2, posto che l'attribuzione di tale categoria presuppone che l’immobile si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio, sicché, per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita ed al fine della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso.

Rif. normativi

Art. 13, comma 3, decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214

Art. 5, comma 6, decreto legislativo 30/12/1992, n. 504

Art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 2/01/1998, n. 28

 

 

Conformità

Cass., sez. V, ordinanza 19 luglio 2025, n. 21749

Anno pubb.

2026