Indice
Presupposti dell’esenzione degli enti pubblici dal pagamento dell’Imu
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16^, sentenza del 01/07/2026, pubbl. il 21/07/2026, n. 4635 |
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Composizione |
Lentini Anna Maria (Presidente e Relatore) – Galasso Saverio – Terranova Vincenzo |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Disciplina - Requisito oggettivo - Accertamento ed onere. |
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Massima |
In materia di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili posseduti dagli enti pubblici ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali dell’ente, mentre non sussistono i presupposti dell’esenzione allorquando gli immobili siano utilizzati per fini solo indirettamente istituzionali o per il soddisfacimento di esigenze di carattere preminentemente privato o per un’attività con oggetto esclusivamente o principalmente commerciale. (In motivazione la sentenza ha precisato che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata, e il relativo onere probatorio incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione). |
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Rif. normativi |
art. 7, comma 1, lett. a), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, ord. 4 gennaio 2025, n. 118; Cass. civ., sez. V, 13 marzo 2015, n. 5062 |
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Anno pubb. |
2026 |