Presupposti dell’esenzione degli enti pubblici dal pagamento dell’Imu

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16^, sentenza del 01/07/2026, pubbl. il 21/07/2026, n. 4635

Composizione

Lentini Anna Maria (Presidente e Relatore) – Galasso Saverio – Terranova Vincenzo

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Disciplina - Requisito oggettivo - Accertamento ed onere.    

Massima

In materia di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili posseduti dagli enti pubblici ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali dell’ente, mentre non sussistono i presupposti dell’esenzione allorquando gli immobili siano utilizzati per fini solo indirettamente istituzionali o per il soddisfacimento di esigenze di carattere preminentemente privato o per un’attività con oggetto esclusivamente o principalmente commerciale. (In motivazione la sentenza ha precisato che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata, e il relativo onere probatorio  incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione). 

Rif. normativi

art. 7, comma 1, lett. a), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 4 gennaio 2025, n. 118; Cass. civ., sez. V, 13 marzo 2015, n. 5062

Anno pubb.

2026