L' esistenza di una servitù su un terreno o parte di esso non rileva ai fini del calcolo dell' imu

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 13/04/2026, pubbl. il 5/5/2026, n. 1812

Composizione

Pres. e Rel. Di Nosse Lucio

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU

 

Determinazione della base imponibile - Aree sulle quali grava una servitù - Rilevanza - Esclusione.

Massima

In tema di IMU, ai fini della determinazione della base imponibile, la sussistenza di una servitù, pur potendo comportare una diminuzione del valore venale del fondo gravato, non ha natura ablatoria e non sottrae, pertanto, l’area interessata dal calcolo della superficie totale.

Rif. normativi

Art. 2 del d.lgs. n. 504/1992

Art. 5 del d.lgs. n. 504/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 18/5/2026, n. 14838, Rv. 678406 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 30/9/2019, n. 24264, Rv. 655154 – 02 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 29/10/2010, n. 22128, Rv. 615623 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026