Ai fini imu la prova per il disconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale spetta all’amministrazione

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7, Sentenza del 15/4/2026, pubbl. il 06/05/2026, n. 1866

Composizione

Rel. Manna Giuseppe

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI -

 

Detrazione di cui all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 - Abitazione principale - Onere del contribuente di provare di aver adibito l’immobile a sua dimora abitale - Sussistenza

Massima

In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, ex art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, il contribuente ha l’onere di provare di aver adibito l’immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti comprovanti la destinazione d’uso del cespite a dimora abitale.

Rif. normativi

Art. 43 c.c.

Art. 2727 c.c.

Art. 13, comma 2, del d.l. n.201/2011

l. n. 214/2011

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 28/3/2019, n. 8627, Rv. 653529 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 23/12/2025, n. 33826, Rv. 677393 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026