Trattamento sanzionatorio meno grave in caso di rappresentazione di una situazione difforme da quella reale

Massima

 

Sentenza del giorno 10 febbraio 2026 n. 1464 del dep. 19/02/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Cefalo Vincenzo (Giudice)

Cintioli Fulvio (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

 

Accertamento tributario - Compensazione di crediti o eccedenze di imposta - Azione di accertamento fiscale – Trattamento sanzionatorio - Necessità di distinguere tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” - Criteri distintivi – Conseguenze.

Massima

In tema di trattamento sanzionatorio, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della spettanza del credito di imposta, previsto per gli investimenti dall’art. 1, comma 99, della Legge n. 208 del 2015, occorre distinguere due ipotesi: a) quella del credito di imposta indebitamente vantato, che è il risultato di un’artificiosa rappresentazione della realtà o che è già inesistente al momento del suo utilizzo; b) quella del credito di imposta non spettante relativo a costi effettivamente sostenuti e risultanti dalla contabilità, di cui l’Ufficio esclude la ricorrenza dei presupposti costitutivi, che rende applicabile il trattamento sanzionatorio più mite.

Rif. normativi

Art. 1, comma 99, Legge 28/12/2015, n. 208

Art. 13, comma 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 n. 471

 Art. 36 bis, DPR 19/09/1973 n. 600 art. 36 bis      

 Art. 36 ter, DPR 19/09/1973 n. 600 art. 36 ter       

 Art. 54 bis, DPR 26/10/1972 n. 633 art. 54 bis

Conformità

Arg. ex SS.UU., Sentenza del 11/12/2023, n. 34419

Anno pubb.

2026