Presunzione di riferibilità ad operazioni imponibili dei dati risultanti dai conti correnti bancari e possibilità di prova contraria del contribuente

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2, Sentenza del 6/5/2026, n. 1838

Composizione

Pres. e Rel. Cirelli Gino

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE -

 

Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Operatività - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Fondamento.

 

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

 

Rif. normativi

Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 22/1/2026, n. 1423, Rv. 677142 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 30/3/2026, n. 7648, Rv. 678352 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 31/1/2024, n. 2928, Rv. 670253 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026