Fondo patrimoniale e debiti tributari: grava sul contribuente la prova dell’estraneità ai bisogni della famiglia e della conoscenza dell’erario

Massima
 
  • Sentenza del 16/02/2026, dep. il 24/02/2026, n. 27 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia, Sez. 2

Composizione

  • Pres. Tappeiner
  • Rel. Tappeiner

 

082 FAMIGLIA 245 ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI 

 

Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Beni conferiti in fondo patrimoniale - Applicabilità dell'art. 170 cod. civ. - Conseguenze - Onere probatorio – Spetta al debitore.

Massima

In tema di iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale e di limiti all’aggressione esecutiva dei beni destinati ai bisogni della famiglia, il contribuente che impugni l’iscrizione ipotecaria disposta dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su beni compresi in un fondo patrimoniale è tenuto a dimostrare, ai sensi dell’art. 170 cod. civ., non solo che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma anche che tale estraneità fosse conosciuta o conoscibile dal creditore procedente. Ne consegue che la mera derivazione della pretesa fiscale dall’esercizio di attività imprenditoriale o professionale non è di per sé sufficiente ad escludere il collegamento dell’obbligazione ai bisogni familiari, potendo i proventi dell’impresa essere destinati al mantenimento, allo sviluppo e al benessere del nucleo familiare. Parimenti, non assume rilievo decisivo la circostanza che il periodo d’imposta cui si riferisce la pretesa tributaria sia anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale o al matrimonio, qualora l’obbligazione fiscale, in relazione alla sua concreta configurazione e azionabilità, sia sorta soltanto a seguito della notificazione dell’avviso di accertamento intervenuta in epoca successiva e contestuale alla vita familiare. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in difetto della prova cumulativa dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza di tale estraneità da parte dell’Erario, l’iscrizione ipotecaria dovesse ritenersi legittima).

Rif. Normativi

  • Cod. civ., art. 167
  • Cod. civ., art. 170
  • D.P.R.  29/09/1973, n. 602, art. 77

Conformi

  • Cass., Sez. 5, ord. 10/02/2026, n. 2933
  • Cass., Sez. 5, 11/10/2024, n. 26496
  • Cass., Sez. 3, 29/01/2016, n. 1652

Anno pubb.

  •  2026