Il processo verbale di constatazione emesso a seguito di un ordine di accesso asseritamente illegittimo - perché mancante della sottoscrizione - è comunque utilizzabile

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2, Sentenza del 13/04/2026, pubbl. il 5/5/2026, n. 1838

Composizione

Pres. e Rel. Cirelli Gino

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

 

Contrasto e accertamento dell’evasione fiscale - Utilizzazione di elemento indiziario anche unico e irritualmente acquisito - Limiti - Acquisizione in difformità dal codice di procedura penale - Irrilevanza – Fondamento.

 

Massima

L’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorché acquisito illegittimamente secondo l’ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429/1982, successivamente confermato dall’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall’art. 220 disp.att. c.p.p., che impone l’obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell’applicazione della legge penale.

Rif. normativi

Art. 12 del d.l. n. 429/1982

Art. 20 del d.lgs. n. 74/2000

Art. 31 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 31.bis del d.P.R. n. 600/1973

Art. 31 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 33 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 51 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 2 c.p.p.

Art. 654 c.p.p.

Art. 220 c.p.p. disp.att.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 29/11/2019, n. 31243, Rv. 655944 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/11/2017, n. 28060, Rv. 646225 – 03 (CONF)

Anno pubbl.

2026