Presunzione di riferibilità ad operazioni imponibili dei dati risultanti dal conto corrente del coniuge e possibilità di prova contraria

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2, Sentenza del 13/04/2026, pubbl. il 6/5/2026, n. 1838

Composizione

Pres. e Rel. Cirelli Gino

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE -

 

Dati risultanti da conti correnti bancari intestati a terzi - Utilizzabilità - Conti correnti intestati a coniuge - Ammissibilità.

 

Massima

In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché, in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente.

 

Rif. normativi

Art. 2727 c.c.

Art. 2729 c.c.

Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 37 del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 19/9/2025, n. 25690, Rv. 676639 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 14/1/2015, n. 428, Rv. 634234 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026