Accertamento con adesione e iva: illegittimo il nuovo accertamento fondato sulla mera rivalutazione di fatture già esaminate

Massima
 
  • Sentenza del 05/11/2025, dep. il 05/02/2026, n. 287 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 16

Composizione

  • Pres. Locatelli
  • Rel. Ansaldi

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE   

 

IVA – Accertamento con adesione – Successivo accertamento relativo al medesimo periodo – Legittimità – Valutazione di elementi diversi – Necessità.

Massima

In tema di accertamento con adesione e di integrazione dell’attività accertativa in materia di IVA, la definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione ai sensi degli artt. 2 e ss. del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, preclude all’Amministrazione finanziaria, per il medesimo periodo d’imposta, l’emissione di ulteriori atti impositivi fondati sui medesimi elementi di fatto già esaminati e valutati nel procedimento definitorio, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi previste dall’ordinamento. Ne consegue che l’Ufficio può procedere ad un ulteriore accertamento soltanto sulla base di fatti, dati o circostanze non conosciuti né conoscibili al momento della definizione concordata, ancorché acquisiti successivamente anche tramite altri uffici dell’Amministrazione finanziaria o mediante attività istruttorie sopravvenute. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, in applicazione dei principi di certezza dei rapporti giuridici, tutela dell’affidamento e buona amministrazione di cui agli artt. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, e 97 Cost., non è consentita l’integrazione dell’accertamento mediante una mera rivalutazione critica di documentazione già acquisita e scrutinata in sede di adesione, quali fatture o altri componenti reddituali già confluiti nel precedente apprezzamento dell’Ufficio, difettando in tal caso il requisito della novità degli elementi posto a fondamento del potere di accertamento integrativo).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 54

- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 41 bis

- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 43

Conformi

  • Cass., Sez. 5, ord. 22/04/2022, n. 12854
  • Cass., Sez. 5, ord. 04/12/2020, n. 27788

Anno pubb.

  •  2026