Diritto a detrazione IVA e onere probatorio

Massima

 

Sentenza del 18.3.2026, dep. 1.4.2026, n.305/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2

Composizione

Pres. De Carlo, Est. Andronio.

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  414 DETRAZIONI

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - Assenza di dichiarazione annuale in presenza di quelle periodiche - Diritto alla detrazione – Condizioni – Prova della sussistenza dei requisiti sostanziali – Onere probatorio in capo al contribuente – Sussistenza – Fattispecie.

 

Massima

L’onere probatorio in tema di esistenza dei presupposti sostanziali delle detrazioni incombe esclusivamente sulla parte contribuente, non essendo sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, in quanto il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato il rigetto del ricorso contro il disconoscimento di compensazione “verticale” Iva, rilevando la mancata prova dei presupposti sostanziali, ovverosia la prova che si trattasse di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili).

 

Rif. normativi

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Cod. Civ. art. 2697

Cod. Civ. art. 2724

 

Rif. giurisprudenziali

Vedi.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5129 del 27/02/2025 (Rv. 674124 - 01)

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020 (Rv. 659559 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6921 del 17/03/2017 (Rv. 643596 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5182 del 04/03/2011 (Rv. 617111 - 01);

Anno pubb.

2026