Le spese di rappresentanza deducibili

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino - Sezione 2°, Sentenza n. 187 del 09/02/2026 pubbl. il 2/3/2026

Composizione

Pres. Taccone e Rel. Spella.

Schema classificazione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 468 DETRAZIONI - IN GENERE.

Titoletti

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle società (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - In genere spese promozionali -Deducibilità - Presupposti - Riconducibilità alle spese di rappresentanza - Sufficienza - Esclusione - - Coerenza con l’attività aziendale - Necessità

Massima

In tema di IRES, IRAP ed IVA, le sepse sostenute per ristorazione e convivialità aziendali, per omaggi di modico valore e per piccoli acquisti aziendali, possono essere qualificate come spese di rappresentanza, onde invocarne la deducinilità, solo se le stesse, analiticamente documentate, siano coerenti con l’attività aziendale svolta.

Rif. normativi

Art. 118 del d.P.R. n. 917/1986

Art. 12, comma 7, della l. n. 2121/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 26553 del 2/10/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.