Indice
Leasing e rimborso iva: il diritto sorge con la disponibilità economica del bene e non con il successivo riscatto.
Massima
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 438 RIMBORSI |
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IVA – Rimborso – Acquisto in leasing di beni ammortizzabili - Ammissibilità. |
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Massima |
In tema di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile relativa all’acquisto di beni ammortizzabili mediante contratto di leasing, il diritto al rimborso previsto dall’art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, spetta anche anteriormente all’esercizio del diritto di riscatto, qualora il bene sia già entrato nella disponibilità economica dell’utilizzatore e sia destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e nel rispetto del principio di neutralità sancito dalla direttiva 2006/112/CE e della giurisprudenza unionale, il concetto di “cessione di beni” deve essere interpretato in senso sostanziale, avendo riguardo al trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario e della relativa utilità economica, piuttosto che al formale trasferimento della titolarità giuridica. Ne consegue che, nell’ambito delle operazioni di leasing finanziario caratterizzate dal sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene, l’utilizzatore può far valere il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile riferita ai beni ammortizzabili sin dal momento dell’acquisizione della disponibilità economica del cespite, non essendo necessario attendere il perfezionamento del riscatto finale e il conseguente trasferimento della proprietà in senso civilistico. |
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Rif. Normativi |
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