Indice
Operazioni soggettivamente inesistenti, buona fede del cessionario e riparto dell’onere della prova: i limiti al disconoscimento della detrazione iva
Massima
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI |
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Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Onere probatorio dell'amministrazione finanziaria - Prova della consapevolezza del contribuente - Necessità - Prova contraria del contribuente - Contenuto. |
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Massima |
In tema di detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in conformità ai principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, di effettività del diritto di detrazione e di contrasto alle frodi fiscali desumibili dagli artt. 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE, l’Amministrazione finanziaria, che contesti la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, è tenuta a dimostrare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, sia la natura fittizia del cedente o prestatore, sia la consapevolezza del cessionario circa l’inserimento dell’operazione in un meccanismo fraudolento ovvero la sussistenza di elementi oggettivi tali da rendere esigibile, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, la conoscibilità della frode. Una volta assolto tale onere probatorio, incombe sul contribuente la dimostrazione dell’effettività sostanziale delle operazioni documentate e della propria buona fede, da intendersi quale incolpevole affidamento sulla regolarità dell’operazione commerciale, comprovato dall’adozione di tutte le verifiche ragionevolmente esigibili in relazione alla qualità dell’operatore economico, al settore di attività, alle modalità di esecuzione delle forniture e agli elementi conosciuti o conoscibili al momento della conclusione dell’affare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il diritto alla detrazione non potesse essere negato al cessionario che aveva dimostrato di avere agito con la diligenza qualificata richiesta all’operatore economico professionale e di avere effettuato adeguati controlli sull’effettiva esistenza, operatività e affidabilità dei fornitori, ritenendo irrilevante la frode perpetrata da questi ultimi, essendone rimasto estraneo il contribuente e non avendo avuto la possibilità di conoscerla, pur usando l’ordinaria diligenza richiesta dalle circostanze del caso concreto). |
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