Non impugnabili le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del d.p.r. 600/1973 e 54-bis d.p.r. 633/1972

Massima

 

Sentenza del 17 febbraio 2026, n. 1508 del 2026  (dep. 20/02/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente  e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

 

Contenzioso tributario – Processo tributario - Atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Sussistenza - Limiti - Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Atto autoritativo - Avviso ex art. 36 bis DPR 600/1973 – Atto endoprocedimentale Non impugnabilità.

Massima

La comunicazione di cui all’art. 36-bis del d.P.R. 600/1972 (come pure quella ex art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. 633/1972) non esprime una volontà impositiva definitiva e non può considerarsi di natura autoritativa e, conseguentemente, non risulta impugnabile poiché configura soltanto un atto endoprocedimentale finalizzato a coinvolgere il contribuente nella corretta formazione del successivo atto autoritativo.  

 

 

Rif. normativi

Art. 36 bis, DPR 29/09/1973 n.600

Art. 54 bis, DPR 26/10/1972, n. 633

Artt. 2, 12 e 19, decreto legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Difforme da Cass., Sez. 5, Sentenza del 11/05/2012, n. 7344

 

Anno pubb.

2026