Appello dell’agenzia delle entrate che non ha partecipato al giudizio di primo grado: presupposti e limiti

Massima

 

Sentenza del 11.3.2026, dep. 1.7.2026, n.4164/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11

Composizione

Pres. Sorrentino, Est. Leone.

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  046 LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - Spettanza - Parte del giudizio di merito - Individuazione - Criteri

 

Massima

L'Agenzia delle Entrate che non abbia partecipato al giudizio di primo grado - in quanto non evocata dal contribuente né chiamata su ordine del giudice ad integrazione del contraddittorio - è legittimata ad appellare una sentenza che – emessa (anche) nei suoi riguardi in quanto erroneamente ritenuta parte dal giudice di primo grado – sia idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza o l’invalidità della pretesa tributaria dedotta in giudizio.

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 100

Cod. Proc. Civ. art. 339

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Cod. Proc. Civ. art. 360

Cod. Proc. Civ. Art. 404

 

 

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13584 del 30/05/2017 (Rv. 644356 - 01)

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15356 del 20/07/2020 (Rv. 658530 - 01)

 

Anno pubb.

2026