Esclusione della compensazione delle spese in caso di rigetto dell’istanza di autotutela e di successivo annullamento in corso di causa dell’atto impugnato

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7, Sentenza del 13/5/2026, pubbl. il 26/05/2026, n. 2193

Composizione

Rel. Manna Giuseppe

 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI -  003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE- IN GENERE -

 

Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell’atto impugnato in autotutela - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite - Esclusione – Fondamento – Rigetto istanza autotutela fondata sugli stessi elementi.

 

Massima

Nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non è possibile compensare le spese di lite tenuto conto del comportamento pre-processuale dell’amministrazione che non ha dato riscontro all’istanza di autotutela del ricorrente, costringendolo ad agire in giudizio nonostante avesse fornito gli elementi documentali necessari all’annullamento già in fase stragiudiziale.

Rif. normativi

Art. 92, comma 2, c.p.c.

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 22/7/2025, n. 20750, Rv. 675399 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157, Rv. 669583 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026