Indice
Esclusione della compensazione delle spese in caso di rigetto dell’istanza di autotutela e di successivo annullamento in corso di causa dell’atto impugnato
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7, Sentenza del 13/5/2026, pubbl. il 26/05/2026, n. 2193 |
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Composizione |
Rel. Manna Giuseppe |
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE- IN GENERE - |
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Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell’atto impugnato in autotutela - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite - Esclusione – Fondamento – Rigetto istanza autotutela fondata sugli stessi elementi.
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Massima |
Nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non è possibile compensare le spese di lite tenuto conto del comportamento pre-processuale dell’amministrazione che non ha dato riscontro all’istanza di autotutela del ricorrente, costringendolo ad agire in giudizio nonostante avesse fornito gli elementi documentali necessari all’annullamento già in fase stragiudiziale. |
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Rif. normativi |
Art. 92, comma 2, c.p.c. Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 22/7/2025, n. 20750, Rv. 675399 - 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157, Rv. 669583 - 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |