Indice
La sospensione dei termini nelle liti definibili e il divieto di cumulo con la sospensione feriale: profili applicativi della tregua fiscale del 2023
Massima
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Composizione |
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133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE - PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE |
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Processo tributario - Definizione agevolata - Appello tributario - Termine per impugnare - Termine lungo - Sospensione ex art. 1 comma 199 della legge n. 197 del 2022 - Sospensione feriale - Non cumulabilità. |
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Massima |
In tema di sospensione dei termini processuali nel contenzioso tributario, ai sensi degli artt. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opera il principio di non cumulabilità delle cause di sospensione dei termini di impugnazione quando i relativi periodi temporali coincidano o si sovrappongano integralmente, dovendosi escludere il cumulo della sospensione feriale con quella speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie qualora quest’ultima assorba integralmente la prima. Ne consegue che la sospensione straordinaria di undici mesi dei termini di impugnazione concernente le liti definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022 impedisce ab origine la decorrenza del termine lungo semestrale previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il periodo di sospensione feriale resta integralmente assorbito nella più ampia sospensione legislativa speciale e non può essere computato autonomamente ai fini della proroga del termine per proporre impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile per tardività l’atto di gravame notificato oltre il termine così determinato, non essendo consentita una duplicazione degli effetti sospensivi in assenza di espressa previsione normativa). |
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Rif. Normativi |
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