L’atto della riscossione emesso da ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato è impugnabile dinanzi alla corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell’agente del servizio di riscossione

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 12, Sentenza del 13/4/2026, pubbl. il 25/05/2026, n. 2123

Composizione

Rel. Gallo Antonia

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO 

 

Agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore - Impugnazione dell’atto - Competenza territoriale - Individuazione.        

 

Massima

In materia di contenzioso tributario, se il contribuente impugna un atto dell’agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore, il giudice territorialmente competente è la Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell’agente del servizio di riscossione, anche se non coincide con quella in cui ha sede l’ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Rif. normativi

Art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 53 del d.lgs. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/1/2026, n. 1539, Rv. 677726 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026