Indice
L’atto della riscossione emesso da ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato è impugnabile dinanzi alla corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell’agente del servizio di riscossione
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 12, Sentenza del 13/4/2026, pubbl. il 25/05/2026, n. 2123 |
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Composizione |
Rel. Gallo Antonia |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO |
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Agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore - Impugnazione dell’atto - Competenza territoriale - Individuazione.
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Massima |
In materia di contenzioso tributario, se il contribuente impugna un atto dell’agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore, il giudice territorialmente competente è la Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell’agente del servizio di riscossione, anche se non coincide con quella in cui ha sede l’ufficio tributario che ha formato il ruolo. |
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Rif. normativi |
Art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 23/1/2026, n. 1539, Rv. 677726 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |