Annullamento in autotutela dell’atto impugnato e regolazione delle spese

Massima

 

Sentenza del 22.6.2026, dep. 1.7.2026, n.4162/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Caputi.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela - Liquidazione delle spese - Criteri – Individuazione - Fattispecie.

Massima

Nell'ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione. (Fattispecie di impugnazione di cartella di pagamento riferita ad imposta di registro per atti giudiziari, con la quale la parte contribuente aveva eccepito la infondatezza della richiesta, stante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro reclamata da parte del debitore esecutato, con conseguente avvenuto sgravio della cartella).

 

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992, n. 546 art. 17bis

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)

 

Vedi

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)

Anno pubb.

2026