Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento dei contributi consortili per aree appartenenti a consorzi di sviluppo industriale

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 11, Sentenza del 29/4/2026, pubbl. il 08/05/2026, n. 1899

Composizione

Pres. Savastano Maria Grazia Rel. Cusani Flavio

 

092 GIURISDIZIONE CIVILE   025 DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - 

 

Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Contributi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza

 

Massima

La controversia insorta tra un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ed un’azienda insediata nel relativo comprensorio per il pagamento dei contributi consortili, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del corrispettivo dovuto dal socio aderente per finanziare l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive.

Rif. normativi

Art. 11 del d.l. n. 244/1995

l. n. 341/1995

Art. 37 della l. n. 317/1991

Rif. Giurisprudenziali

Corte Trib. primo Grado di Caserta, 30/3/2026, n. 1359 (DIFF)

Corte Trib. Primo Grado di Caserta 5/5/2026, n. 1804 (CONF)

Cass. Sez. 5, 15/10/2014, n. 21760, Rv. 632510 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 1, 26/2/2007, n. 4373, Rv. 596354 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. U., 1/4/1999, n. 203, Rv. 524793 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026