Fattura_ contenuto idoneo a dimostrare l'effiettività e l'inerenza dello scambio commerciale

Massima

 

 

 

 

Sentenza del 24.6.2026, dep. 1.7.2026, n.4171/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11

Composizione

Pres. Sorrentino, Est. Pieroni.

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  046 LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

 

I

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva –  Fattura – Idoneità a soddisfare onere probatorio – Contenuto - Individuazione.

 

Massima

La fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate in quanto, ai fini della detrazione IVA, le fatture devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura delle merci oggetto di acquisto, nonché la specificazione della data nella quale dette operazioni commerciali sono state effettuate, sicché, in relazione all’entità e alla tipologia della merce oggetto di scambio, la fattura deve consentire la riconducibilità della merce medesima a detto essenziale documento contabile, onde consentire, tanto all’Ufficio fiscale quanto - nel caso di contenzioso - al Giudicante, l’agevole riscontro dell'effettiva sussistenza dell’avvenuto scambio commerciale della merce compravenduta in essa rappresentato.

Rif. normativi

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 6

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3225 del 08/02/2025 (Rv. 674084 - 01)

Anno pubb.

2026