Responsabilità aggravata per il contribuente il cui difensore abbia formulato un’eccezione contraria ai doveri di buona fede processuale e lesiva della professionalità dell’altro difensore

Massima

 

Sentenza del giorno 3 marzo 2026, n. 2070 del 2026  (dep. 09/03/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. IX

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero (Giudice)

 

177  TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO (IN GENERE)

 

Processo tributario - Responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie di illecito processuale qualificato - Sussistenza – Contenuto.

Massima

In tema di responsabilità processuale aggravata, va sanzionato d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (con il pagamento di una somma in favore della controparte) il contribuente, il cui difensore abbia formulato un’eccezione contraria ai doveri di buona fede processuale e lesiva della professionalità dell’altro difensore. (Fattispecie in cui, a fronte dell’eccezione preliminare di carenza della procura, la Corte accertava che il mandato era stato sottoscritto dal difensore nominato dell’agente della riscossione con procura notarile i cui estremi erano stati espressamente riportati e, inoltre, tale qualifica risultava anche dal sito internet dell’ente).

Rif. normativi

Art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 n. 546   

Art. 15, Decreto Legisl. 31/12/1992 n. 546

Art.  96, comma 3, c.p.c.

Conformità

Arg. ex Cass., Sez. 3, Ordinanza del 24/04/2026, n. 11055

Anno pubb.

2026