Notifica mediante indirizzo posta elettronica non inserito in pubblici elenchi

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 1°, Sentenza n. 55 del 03/12/2025 pubbl. 12/1/2026.

Composizione

Pres. Bottazzi e Rel. Esposito.

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE.

 

Procedimento civile - Notificazione - In genere - Notifica a mezzo indirizzo di posta elettronica - Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica la notifica effettuata dall’Agenzia della Riscossione utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi e/o registri, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994, disciplina un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (In applicazione del principio è stato affermato che la parte contribuente deve evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei citati elenchi e/o registri, del quale però sia evidente ictu oculi la provenienza).

Rif. normativi

Art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994

Art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza n. 15979 del 18/5/2022 (CONF.);

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 16719 del 23/6/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.